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CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA E PAGAMENTO Fronius Solarelectronic Energie Rinnovabili s.r.l.

Valide dal 1° giugno 2013

1. APPLICABILITÀ

1.1 Tutte le consegne e gli altri servizi da noi resi e tutti i pagamenti a noi effettuati saranno regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Consegna e Pagamento. Nella misura in cui non siano disponibili previsioni contrattuali specifiche, si applicherà la disciplina giuridica italiana nel settore elettrico ed elettronico; per ogni altro aspetto, si applicheranno le norme di leggi e di regolamento dell’ordinamento giuridico italiano. In presenza di clausole commerciali in uso dalla Parte Committente siano in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Consegna e Pagamento, saremo vincolati da tali diverse clausole commerciali solo qualora esse siano state espressamente riconosciute per lettera, telefax o e-mail.

1.2 Nel prendere in consegna la merce e/o il servizio, la Parte Committente riconosce l'applicabilità esclusiva delle nostre Condizioni Generali di Consegna e Pagamento.

2. OFFERTE

2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti e sono soggette a modifiche, salvo che l'offerta non faccia menzione esplicita di un periodo minimo di validità della stessa. I documenti relativi alle nostre offerte - come disegni, illustrazioni, campioni e modelli e dati dimensionali, di peso, di prestazioni e di consumo - contengono o costituiscono solo dati approssimativi e non sono qualificabili come caratteristiche appositamente concordate tra le parti se non diversamente specificato. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche.

2.2 Ci riserviamo i diritti di proprietà e il copyright su tutte le stime dei costi, dei disegni e degli altri documenti; questi non possono essere divulgati – anche in caso di mancata accettazione dell’offerta – a terzi né utilizzati per scopi di terze parti.

3. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE; ACCORDI SUPPLEMENTARI

L'accettazione di un ordine e qualsiasi impegno o accordo supplementare assunto dai nostri dipendenti, nonché ogni modifica e alterazione di qualsiasi tipo, non sono vincolanti per noi fino a quando non li avremo confermati per iscritto, mediante lettera, telefax o e-mail.

4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO; COMPENSAZIONE

4.1 I prezzi applicati sono sempre i prezzi di listino in vigore alla data di consegna. Sono prezzi da considerarsi CPT (Incoterms ultima versione), esclusi imballaggio, assicurazione, carico in fabbrica e imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imballaggio non verrà ritirato.

4.2 I pagamenti devono essere effettuati al valore indicato in fattura, senza alcuna detrazione e senza deduzione di spese di alcun genere, entro 30 giorni dalla data della fattura. Spetterà a noi decidere quali contestazioni, anche parziali, della Parte Committente possono essere compensate con tali pagamenti.

4.3 In caso di modifiche nell'esecuzione dell'ordine, rese necessarie da circostanze il cui rischio è sopportato dalla Parte Committente, quest'ultima sosterrà tutti i costi aggiuntivi.

4.4 In caso di ritardi nel pagamento, avremo il diritto di addebitare interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fermo ed impregiudicato il pagamento di eventuali ulteriori conseguenze dannose derivanti dal mancato pagamento di quanto dovuto.

4.5 Non è consentito alla Parte Committente trattenere i pagamenti o compensarli con contropretese da noi stessi contestate.

4.6 Laddove la Parte Committente esponga contropretese nei nostri confronti, abbiamo il diritto di compensarle con le nostre contestazioni nei confronti della Parte Committente, in qualsiasi momento.

4.7 Per i servizi eseguiti in base a contratti d’opera per lavori e fornitura materiali (installazione, riparazioni, manutenzione e altri lavori simili), addebiteremo le tariffe orarie e i prezzi dei materiali applicabili al momento del completamento dell’opera, oltre ai supplementi applicabili per gli straordinari, orari notturni, domeniche e giorni festivi; i tempi di viaggio e di attesa vengono conteggiati come ore lavorative. Le spese di viaggio e le indennità giornaliere e notturne verranno fatturate separatamente.

 

5. PRESTAZIONI, SPEDIZIONI E INDADEMPIMENTO

5.1 Il periodo di consegna inizia con l'invio della nota di conferma dell'ordine, mentre il periodo di esecuzione per i lavori di installazione, manutenzione o riparazione inizia con la consegna dell'attrezzatura. In nessun caso, tuttavia, il periodo di consegna o di esecuzione inizierà a decorrere prima di 14 giorni dal momento in cui la Parte Committente ci ha fornito i documenti (ad es. disegni tecnici, piani, ecc.), le autorizzazioni o le approvazioni di cui è responsabile, o da quando ha effettuato il pagamento anticipato concordato. Il termine di consegna o di esecuzione si considera rispettato se abbiamo notificato alla Parte Committente prima di tale termine la nostra disponibilità a consegnare beni o eseguire servizi; nei casi di specifico accordo di spedizione o consegna, il termine ultimo di consegna o di prestazione si considera rispettato se l'oggetto della consegna o della prestazione ha lasciato la nostra fabbrica prima di tale termine.

5.2 I periodi di consegna o di esecuzione sono prolungati per tutta la durata di impedimenti imprevedibili che si collochino al di fuori della nostra sfera di controllo, come interruzioni produttive, significative riduzioni del personale, scioperi illegali, ritardi nelle forniture di materie prime o componenti essenziali o simili, nonché da circostanze in cui il rischio è a carico della Parte Committente, nella misura in cui tali impedimenti e/o circostanze siano di rilevanza materiale per il mancato rispetto del termine. Impedimenti e/o circostanze di tale natura rendono inefficaci anche le conseguenze di un difetto di cui saremmo altrimenti responsabili, per la durata di tali impedimenti; qualsiasi obbligo sanzionatorio eventualmente concordato contrattualmente in casi specifici, cesserà completamente di essere applicato. Dovrà essere data immediata comunicazione dell'inizio e della fine di tali impedimenti. Ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto, in tutto o in parte, se si verificano tali impedimenti. In questo caso, a meno che la Parte Committente non dimostri una nostra negligenza, le richieste di risarcimento danni saranno inammissibili.

5.3 Se i termini di consegna o di esecuzione concordati, o le scadenze che sono state prorogate in conformità con il punto 5.2 di cui sopra, vengono estesi per più di quattro settimane, la Parte Committente ha il diritto di risolvere il contratto, dopo aver inviato con almeno 14 giorni di anticipo avviso a mezzo di lettera raccomandata. A meno che la Parte Committente non dimostri una nostra colpa grave, le richieste di risarcimento danni della Parte Committente non saranno ammissibili in questo caso.

5.4 Se la Parte Committente subisce una perdita per un ritardo di cui siamo responsabili, avrà diritto a un risarcimento pari allo 0,5% ogni settimana piena - fino ad un massimo del 5% - del valore di quella parte della consegna che non può essere utilizzata in tempo o per lo scopo previsto a causa del ritardo. Per altri servizi, l’indennizzo è del 5% del corrispettivo. Qualsiasi richiesta di risarcimento danni che vada oltre quanto sopra indicato sarà inammissibile, così come le richieste di risarcimento danni in conseguenza di ritardi da parte dei nostri fornitori, a meno che non sia provata colpa grave da parte nostra.

5.5 Nelle ipotesi in cui ci siamo obbligati ad effettuare la spedizione, spetterà a noi decidere la modalità e il percorso di spedizione. Le merci vengono sempre spedite a rischio e a spese della Parte Committente. Saremo responsabili per danni solo se la nostra negligenza grave è dimostrata. Stipuleremo un'assicurazione di trasporto/danni solo su ordine e per conto della Parte Committente.

5.6 Abbiamo il diritto di effettuare consegne parziali.

5.7 Il rispetto del termine di consegna da parte nostra sarà subordinato al corretto adempimento della Parte Committente ai propri obblighi contrattuali in tutte le operazioni commerciali in essere o ancora da terminare.

5.8 Se la spedizione è ritardata a causa di circostanze in cui il rischio è a carico della Parte Committente, quest'ultima si farà carico di tutti i costi aggiuntivi, come quelli per la giacenza presso la nostra sede, ma con un addebito mensile minimo dello 0,5% dell’importo della fattura. In tal caso avremo anche il diritto di concedere alla Parte Committente un termine di grazia di massimo 14 giorni e, se questo periodo dovesse scadere senza alcun risultato, avremo il diritto, a nostra discrezione, di assumere iniziative diverse per quanto riguarda l'articolo o gli articoli da consegnare e di effettuare la consegna alla Parte Committente entro un periodo di tempo adeguatamente prolungato, o risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. In quest'ultimo caso abbiamo diritto, senza dover fornire alcuna prova particolare, di richiedere il 10% del prezzo per la prevista consegna a titolo di indennizzo. Laddove adeguatamente motivato, possiamo anche richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni oltre tale importo.

5.9 Nel caso di merce ordinata telefonicamente, o ordinata per la produzione senza istruzioni di spedizione, la consegna deve essere presa entro tre mesi. Decorso questo periodo di tempo, si applicherà il punto 5.8 in modo analogo.

5.10 Per i servizi eseguiti in base a contratti d’opera (4.7), la Parte Committente deve fornirci l'attrezzatura necessaria e i materiali ausiliari (es. verricelli, rotaie, elettricità, ecc.) in tempo utile e sena aggravio di spese per noi, anche se l'installazione è compresa nel prezzo (4.1) o se per questo è stato concordato un prezzo forfettario. Eventuali lavori che dovessero essere eseguiti dalla Parte Committente prima dell'installazione, ad es. lavori di costruzione, devono essere completati prima dell'arrivo dei nostri tecnici installatori. Inoltre, la Parte Committente deve adottare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie per la protezione delle persone e dei beni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione al personale ausiliario, alle attrezzature e ai materiali ausiliari che possono essere messi a nostra disposizione a meno che non sia provata colpa grave da parte nostra.

6. PASSAGGIO DEL RISCHIO

6.1 Il rischio passerà alla Parte Committente non appena gli articoli da consegnare, o gli articoli sui quali abbiamo eseguito la manutenzione, la riparazione o altri lavori, avranno lasciato la nostra fabbrica. Lo stesso vale anche per le consegne parziali o nei casi in cui ci siamo impegnati a sostenere le spese di spedizione o ad eseguire la consegna, la messa a punto, il montaggio, l'installazione o altri servizi simili. Se la manutenzione, la riparazione o altri lavori sono eseguiti nel luogo della Parte Committente, il rischio passerà a quest'ultimo non appena avrà ricevuto notifica che il lavoro in questione è stato completato.

6.2 In caso di ritardo nell'invio o nella consegna della spedizione per ragioni per le quali non siamo responsabili, il rischio passerà alla Parte Committente non appena sarà stata informata che la spedizione è pronta per la consegna.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ; RESCISSIONE

7.1 Manterremo la proprietà sugli articoli consegnati fino a quando i nostri reclami sul prezzo di acquisto e tutti gli altri reclami che sorgeranno - per qualsiasi motivo legale - contro la Parte Committente, non saranno stati completamente risolti.

7.2 La Parte Committente è autorizzata a rivendere l'articolo consegnato - anche se questo è stato unito ad altri articoli o sottoposto a lavorazione - nel corso delle normali operazioni commerciali della sua attività. Tuttavia, tale autorizzazione è preclusa se i crediti risultanti sono ceduti a terzi o sono oggetto di un divieto di cessione, o se la Parte Committente è insolvente o inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali. Nessun’altra modalità di disposizione è consentita alla Parte Committente. In caso di sequestro, confisca o altra disposizione da parte di terzi, la Parte Committente è tenuta a comunicarcelo subito. Le spese legali da noi sostenute in relazione all'esecuzione del nostro titolo sono a carico della Parte Committente.

7.3 La Parte Committente ci affida sin d'ora i propri crediti ed altri diritti derivanti dalla rivendita, noleggio o leasing dell'articolo consegnato, anche se quest'ultimo è stato unito ad altri articoli o sottoposto a lavorazione; la Parte Committente inserirà una nota in tal senso nei suoi libri contabili. Se l'articolo consegnato è venduto o messo a disposizione di una terza parte per il suo utilizzo insieme ad altri articoli (indipendentemente dal fatto che sia stato unito o meno a tali articoli o sottoposto ad elaborazione), la rivendicazione dei crediti sarà corrispondente solo fino all'importo del prezzo di acquisto a noi dovuto. Ciò senza pregiudicare eventuali future richieste di risarcimento danni.

7.4 La Parte Committente ha il diritto di riscuotere i crediti e di far valere ogni altro diritto nella misura in cui abbia adempiuto ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti e non sia insolvente.

7.5 Se la Parte Committente dovesse agire in contrasto con i termini del contratto - in particolare in caso di ritardi con il pagamento o con qualsiasi altro obbligo contrattuale e legale, e/o in caso di insolvenza - avremo diritto, a nostra discrezione, a risolvere il contratto senza concedere alcun ulteriore termine o, pur mantenendo il contratto efficace, riprendere il prodotto consegnato o vietarne l'utilizzo. Avremo altresì il diritto di vendere l'articolo ritirato sul mercato libero; previa detrazione di una commissione di gestione pari al 10% del ricavato così realizzato, il resto verrà addebitato sul totale dei nostri crediti in sospeso nei confronti della Parte Committente. In attesa della restituzione dell'articolo in caso di nostra risoluzione del contratto, addebiteremo alla Parte Committente una commissione di utilizzo pari al 5% del valore originale dell'articolo, a meno che l'effettiva diminuzione del suo valore non sia superiore.

8. GARANZIA

8.1 Non forniamo alcuna garanzia per variazioni ordinarie in termini di dimensioni, peso o qualità (o come tollerato dagli standard ÖNORM, EN o DIN), né alcuna garanzia per le informazioni fornite in merito all'idoneità degli articoli da consegnare per lo scopo atteso dalla Parte Committente, o per qualsiasi altro scopo particolare.

8.2 Sebbene garantiamo la correttezza delle nostre istruzioni di elaborazione, dei manuali utente/ operativi e del servizio di consulenza per i clienti, il rispetto delle normative legali o di altro tipo quando si utilizzano gli articoli consegnati e il collaudo di questi articoli per lo scopo previsto, rimarrà di esclusiva responsabilità della Parte Committente. Saremo responsabili per qualsiasi istruzione diversa da quelle scritte di lavorazione e dai manuali d'uso/operativo unicamente nelle ipotesi in cui avremo espressamente confermato in precedenza queste variazioni per iscritto, tramite lettera, telefax o e-mail.

8.3 Gli articoli o i servizi forniti devono essere ispezionati dalla Parte Committente immediatamente dopo che sono stati presi in consegna. Eventuali vizi devono esserci segnalati immediatamente dopo essere stati scoperti, mediante comunicazione scritta inviata per lettera, telefax o e-mail, citando il numero e la data della nota di conferma dell'ordine, del documento di trasporto o della fattura, e i numeri di serie e commissione. Se la Parte Committente omette di effettuare questa notifica immediata, non può più far valere alcuna pretesa di garanzia o richiesta di risarcimento danni a causa del difetto stesso o di qualsiasi malinteso sul fatto che la consegna o il servizio fossero privi di difetti. La segnalazione deve indicare quali articoli consegnati o servizi forniti sono interessati dai difetti, in cosa consistono i difetti in dettaglio e in quali circostanze concomitanti si sono verificati questi difetti. Ogni singolo difetto deve essere descritto esattamente. Eventuali costi da noi sostenuti a seguito di segnalazioni o avvisi ingiustificati che sono altrimenti in contrasto con le condizioni di utilizzo devono essere rimborsati dalla Parte Committente.

8.4 In caso di interventi di manutenzione correttiva e preventiva, la nostra garanzia sarà limitata ai servizi effettivamente resi. Garantiremo il corretto funzionamento di un’installazione, della macchina, del software o simili i cui componenti non sono stati tutti forniti da noi solo se è dimostrato che ci siamo impegnati, nonostante la fornitura di determinati componenti da parte del Committente o di terzi, ad eseguire l'installazione (o produrre la macchina, ecc.) nel suo complesso, e se il malfunzionamento in questione non è imputabile a informazioni errate o incomplete ricevute dalla Parte Committente.

8.5 Salvo diverso accordo, il periodo di garanzia sarà di 24 mesi. Dall'inizio del tredicesimo mese di tale periodo, tuttavia, la nostra garanzia si limiterà alla messa a disposizione gratuita degli articoli necessari per rimediare ai vizi; da questo momento in poi, qualsiasi reclamo in garanzia che vada oltre quanto sopra sarà inammissibile. Questo limite temporale si applica anche alla fornitura di beni immobili e alle manutenzioni su beni che sono o sono ritenuti immobili. Il periodo di garanzia decorre dal passaggio del rischio di cui al punto 6. La Parte Committente deve sempre provare che i vizi venuti alla luce durante il periodo di garanzia erano già presenti al momento del passaggio del rischio.

8.6 Nelle ipotesi coperte da garanzia - a nostra discrezione ed entro un periodo ragionevole di almeno 4 settimane - dovremo sostituire l'articolo difettoso, o i suoi componenti difettosi, con un articolo privo di difetti o con dei componenti privi di difetti, oppure rimediare ai difetti, o concedere alla Parte Committente una ragionevole riduzione del prezzo, o (a meno che il difetto in questione sia di lieve entità) risolvere il contratto. Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla sostituzione dell'articolo o di parti o componenti appartenenti all'articolo. Se, tuttavia, il resto del periodo di garanzia - inclusa quella parte del periodo durante il quale la nostra garanzia è limitata alla fornitura gratuita dei materiali richiesti in conformità al punto 8.5 - dura meno di dodici mesi, allora il periodo di garanzia per gli articoli, parti o componenti sostituiti deve essere esteso a dodici mesi. Gli articoli, parti o componenti così scambiati diventeranno di nostra proprietà. Non rimborseremo i costi per qualsiasi effettivo o tentato rimedio di un difetto da parte della Parte Committente o di terzi.

8.7 Nella misura in cui ciò sia necessario e si possa ragionevolmente aspettare dalla Parte Committente, l'oggetto della consegna o della prestazione, o le sue parti difettose, devono essere spediti o trasmessi immediatamente su nostra richiesta, con rischi e spese a carico della Parte Committente, pena l’inefficacia di qualsiasi obbligo di garanzia da parte nostra.

8.8 La Parte Committente non ha il diritto di trattenere i pagamenti a causa di richieste di garanzia o altre contro-pretese da noi non riconosciute.

8.9 Le richieste di garanzia della Parte Committente sono escluse nei casi in cui i manuali di installazione, utente e operativi da noi forniti, o che ci sono stati richiesti dalla Parte Committente, non siano stati rispettati, o laddove l'utente non si sia impegnato (completamente) ad osservare tali istruzioni; se il lavoro di installazione non è stato eseguito correttamente e in conformità con le relative norme, e in particolare se non è stato eseguito da appaltatori autorizzati; se sull'oggetto della fornitura o della prestazione è stata eseguita una manutenzione correttiva o altro lavoro senza il nostro consenso; se è stato utilizzato o gestito in modo improprio, o utilizzato nonostante le sue caratteristiche protettive siano difettose, o usato fuori dai limiti contrattuali senza il nostro consenso, o utilizzato contrariamente alle nostre istruzioni o per scopi per i quali non è adatto; e, inoltre, laddove i difetti siano imputabili a danni da corpi estranei, influenze chimiche, sovratensioni, comportamento di terzi o a causa di forza maggiore; lo stesso vale per quanto riguarda il normale deterioramento.

8.10 La nostra garanzia è inoltre esclusa nei casi in cui siamo stati incaricati di eseguire riparazioni, di alterare o modificare articoli usati o di fornire tali articoli.

8.11 Infine, tutte le richieste di garanzia saranno escluse se la Parte Committente installa componenti di terze parti o parti di ricambio nei nostri articoli consegnati o servizi forniti da noi che non sono stati espressamente raccomandati da noi in precedenza.

8.12 Oltre ai diritti della Parte Committente ai sensi del punto 8.6. per la fornitura di inverter per impianti fotovoltaici, si applica la garanzia secondo le condizioni di garanzia di Fronius, disponibili sul sito www.fronius.com/solar/garantie.

9. DANNI E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

9.1 Accetteremo responsabilità illimitate per danni, di qualsiasi tipo, nella misura in cui la Parte Committente dimostri che tale danno sia stato consapevolmente, intenzionalmente o per grave negligenza noi stessi causato. Se la Parte Committente dimostra che abbiamo causato un danno con colpa non grave, il nostro obbligo di risarcimento sarà limitato al danno effettivamente subito e, inoltre, a un importo massimo complessivo non superiore al valore totale dell'ordine. In ogni caso, i reclami di questo tipo possono essere fatti valere per legge solo se denunciati entro 8 giorni dalla scoperta del danno, con eventuale azione giudiziaria intrapresa nel termine di un anno dalla scoperta del danno in questione.

9.2 Nel caso di pretese avanzate da parte di un soggetto terzo nel caso di produzione o spedizione in conformità a disegni, progetti, modelli o altri documenti forniti dalla Parte Committente, la Parte Committente dovrà indennizzarci e tenerci manlevati.

9.3 In caso di utilizzo di installazioni, macchinari e altri articoli da noi forniti, la Parte Committente è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza, le norme tecniche, le norme di installazione, le istruzioni operative e i manuali utente, e, in particolare, tutte le norme applicabili nel campo dell’ingegneria elettronica, e a consentire solo a personale qualificato autorizzato di utilizzare le apparecchiature.

9.4 È esclusa qualsiasi responsabilità per danni causati dall'installazione o dall'uso di componenti di terze parti o parti di ricambio con i nostri articoli di fornitura, che non sono stati verificati ed espressamente raccomandati da noi.

10. CONSENSO ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il cliente accetta che Fronius Italia S.r.l. e le sue affiliate possano raccogliere, trattare ed utilizzare i dati personali (come nome, indirizzo anagrafico, indirizzo e-mail), se del caso anche incaricando un fornitore di servizi, allo scopo di inviare informazioni relative ai prodotti e servizi di qualsiasi tipo (ad esempio tramite posta, e-mail, newsletter e altro). Non deve avvenire una diffusione ad esterni in maniera eccessiva (esclusi obblighi legali o giudiziari di fornire tali informazioni). Il consenso può essere opposto in qualsiasi momento per iscritto, nella newsletter è presente anche un link per richieder la cancellazione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Il luogo di adempimento per le consegne, altri servizi e pagamenti sarà Bussolengo, e il Foro competente, sarà Verona, Italia. Tuttavia, avremo anche il diritto di adire il Tribunale competente ai sensi della disciplina legale vigente in relazione al domicilio commerciale o al luogo di residenza della Parte Committente.

11.2 La Parte Committente è consapevole che nel commercio internazionale è prassi comune che possa essere stipulato un accordo sul foro competente, in modo formalmente efficace, anche a seguito di tacita acquiescenza o mancata obiezione ad una lettera di conferma come una nota di conferma d'ordine contenente un riferimento prestampato alla competenza giurisdizionale. La Parte Committente dichiara di essere a conoscenza di questo uso commerciale, specialmente nell’ambito dell’attività industriale di Fronius Italia s.r.l., e li pratica regolarmente.

11.3 Le controversie legali derivanti dal contratto devono essere regolate dalla legge italiana e dagli usi commerciali prevalenti nel luogo di esecuzione. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, invece, non sarà applicabile.

12. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SOFTWARE FORNITO INSIEME AGLI ARTICOLI ORDINATI O FORNITO SEPARATAMENTE

Per il software consegnato insieme ad altri articoli o per il software consegnato separatamente (di seguito "software") i presenti Termini e Condizioni di Consegna e Pagamento si applicano solo nella misura in cui non si discostino dalle seguenti condizioni o da condizioni concordate separatamente con la Parte Committente.

12.1 AMBITO DI UTILIZZO

12.1.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, come copyright, marchi, design, brevetti, modelli di utilità e know-how, nonché per particolari invenzioni non protette, esperienza commerciale, segreti commerciali e simili, indipendentemente dal momento in cui questi sono stati condivisi con la Parte Committente, saranno riservati in qualsiasi momento da noi o dai nostri licenziatari. La Parte Committente avrà il diritto di utilizzare il software dopo il pagamento della somma concordata esclusivamente per i propri scopi, in base al numero di licenze acquisite. Con il presente contratto si acquisisce solo l'autorizzazione all'uso del software. La diffusione da parte della Parte Committente sarà esclusa in conformità con la legge sul diritto d'autore. Con un'eventuale partecipazione della Parte Committente alla produzione del software non si acquisiscono diritti diversi dall'uso specificato nella Sezione 12. La Parte Committente potrà utilizzare il software simultaneamente solo su un dispositivo a sua scelta. L'utilizzo del software consentirà qualsiasi duplicazione (copia) a lungo termine o anche temporanea del software, in tutto o anche solo in parte, salvando, caricando, eseguendo o visualizzando ai fini dell'esecuzione del software e dell'elaborazione dei dati in esso contenuti dall'hardware. Non è consentita la copia del manuale dell'utente.

12.1.2 Alla Parte Committente sarà consentito di eseguire copie del software per scopi di archiviazione e protezione dei dati a condizione che non vi sia alcun divieto esplicito nel software o in qualsiasi materiale di accompagnamento (manuale di istruzioni, confezione, ecc.) e che tutti gli avvisi di copyright siano trasferiti in queste copie in modo invariato. Non sono consentite ritraduzioni del codice del programma (decompilazione) eccedenti le disposizioni di legge.

12.1.3. Se il software è dotato di protezione tecnica contro la riproduzione, in caso di danni, alla Parte Committente verrà fornita una copia sostitutiva dopo la restituzione del supporto dati.

12.2 ULTERIORI DIRITTI

In caso di disponibilità di una nuova versione del software, la Parte Committente avrà il diritto di sostituire il pacchetto software fornito con un pacchetto software simile nella nuova versione, al nostro nuovo prezzo aggiornato; lo scambio implica il pacchetto software nel suo insieme, così come è stato acquisito dalla Parte Committente. Con la sostituzione, l'autorizzazione a utilizzare il pacchetto software sostituito scadrà. In tal caso, la Parte Committente dovrà distruggere immediatamente e completamente tutte le copie, anche parziali e di backup, nonché le versioni modificate o riviste del software e tutte le relative copie, anche parziali e di backup.

12.3 GARANZIA

12.3.1 La Parte Committente prende atto che non è possibile sviluppare programmi software che siano esenti da difetti per ogni condizione applicativa.

12.3.2 Garantiamo che il software fornito adempie alle funzioni concordate e ha le proprietà espressamente garantite. Il requisito per qualsiasi garanzia di funzionamento è l'utilizzo conforme al contratto. Un difetto a noi imputabile sarà considerato tale solo se il software non funziona in accordo con la più recente versione della descrizione/ documentazione delle prestazioni corrispondenti e se esso è riproducibile dalla Parte Committente. Al fine di esaminare attentamente i possibili difetti, la Parte Committente sarà obbligata a supportarci nella loro eventuale rettifica.

12.3.3 Garantiamo inoltre che il software originale sia debitamente registrato su un supporto dati testato. Sono da considerarsi esclusi il software installato in precedenza e i prodotti software di terze parti.

12.3.4 I difetti del software dovranno essere documentati dall'utilizzatore e quest’ultimo li dovrà comunicare immediatamente a noi per iscritto, pena l’applicazione del punto 8.3.

12.3.5 Il periodo di garanzia sarà sempre di dodici mesi; il periodo inizia a decorrere con la spedizione del pacchetto software.

12.3.6 Se il pacchetto software non è utilizzabile o difettoso (12.3.2), lo sostituiremo in primo luogo con uno nuovo dello stesso modello o con una adeguata soluzione alternativa. Se anche quest’ultima si rivelasse inutilizzabile o difettoso e se non fossimo in grado di renderla utilizzabile con uno sforzo ragionevole ed entro un termine adeguato, in ogni caso almeno entro un periodo di quattro settimane, la Parte Committente può richiedere una riduzione del prezzo o una sostituzione prodotto. I costi di correzione dei difetti sostenuti dalla Parte Committente o da terzi non vi saranno rimborsati.

12.3.7 Oltre al punto che precede (12.3.6), non forniremo alcuna garanzia, in particolare nel caso in cui il software fornito non soddisfi i requisiti speciali della Parte Committente o dell'utilizzatore, e neppure per versioni alterate o riviste del software (punto 12.1.2), a meno che la Parte Committente non possa provare che i difetti non sono collegati alle alterazioni o revisioni. La Parte Committente è l'unica responsabile della selezione, installazione e dell’utilizzo del software, nonché dei risultati previsti con esso.

12.3.8 In caso di affermazioni ingiustificate circa dei difetti nel software, avremo il diritto di addebitare alla Parte Committente gli eventuali costi sostenuti in base a ragionevoli tariffe di costo.

12.3.9 Un cambiamento nella figura dell'utente finale escluderà qualsiasi reclamo in garanzia.


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Condizioni generali di consegna e pagamento

1. APPLICABILITÀ

1.1 Per le consegne e altre prestazioni eseguite dall’Azienda, nonché per i pagamenti all’Azienda si applicano esclusivamente le presenti Condizioni di consegna e pagamento. In assenza di disposizioni attuabili, si applicano a titolo integrativo le norme del diritto svizzero. Eventuali condizioni di contratto del Committente divergenti dalle presenti condizioni sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente accettate dall’Azienda per iscritto o tramite fax.

1.2 Con l’accettazione della merce o della prestazione, il Committente riconosce l’esclusiva applicabilità delle Condizioni di consegna e pagamento dell’Azienda.

2. OFFERTE

2.1 Le offerte dell’Azienda non sono da considerarsi vincolanti, salvo nel caso in cui l’offerta stessa non riporti espressamente un termine vincolante. La documentazione allegata alle offerte, quali disegni, illustrazioni, modelli e campioni, nonché le specifiche relative a dimensioni, peso, prestazioni e consumi, contengono e/o sono unicamente indicazioni approssimative e, se non diversamente previsto, non sono da ritenersi caratteristiche specificamente concordate. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali.

2.2 Tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore riguardo a preventivi di spesa, disegni e qualunque altro documento o vademecum sono riservati; la suddetta documentazione non dovrà pertanto essere resa accessibile a terzi né utilizzata per scopi di terzi.

3. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE E ACCORDI ACCESSORI

L’accettazione di un ordine, nonché eventuali impegni o accordi accessori presi dai dipendenti dell’Azienda, così come integrazioni e modifiche di qualsivoglia natura, sono considerati vincolanti solo se confermati dall’Azienda stessa per iscritto o tramite fax o e-mail.

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO; COMPENSAZIONE

4.1 I prezzi sono sempre quelli di listino validi il giorno della consegna. I prezzi sono da intendersi franco stabilimento (EXW [Secondo gli Incoterm vigenti]), tuttavia non sono comprensivi di imballaggio, assicurazione, carico della merce all’interno dello stabilimento e IVA o imposta sul valore aggiunto dei servizi; l’imballaggio non viene ritirato.

4.2 I pagamenti sono da corrispondere in contanti, senza alcuna detrazione né costi aggiuntivi, entro 30 giorni dalla data della fattura. L’Azienda si riserva il diritto di stabilire quali crediti o quote di crediti possano compensare i pagamenti del Committente.

4.3 Qualora si rendano necessarie modifiche nell’evasione dell’ordine dovute a circostanze imputabili al Committente, quest’ultimo è tenuto a sostenere tutte le spese supplementari correlate.

4.4 In caso di ritardato pagamento, l’Azienda ha il diritto di addebitare gli interessi di mora ad un tasso superiore di dieci punti percentuali al rispettivo tasso d’interesse di base corrente stabilito dalla Banca Nazionale Svizzera (BNS), più i costi di sollecito, per un ammontare annuale minimo pari al 12% del credito complessivo. Non si escludono ulteriori penalità di mora, in particolare la richiesta di un eventuale risarcimento danni. 

4.5 La ritenzione dei pagamenti o la compensazione con eventuali crediti di contropartita del Committente che siano contestati dall’Azienda non è consentita.

4.6 In qualsiasi momento, l’Azienda ha il diritto di compensare i crediti dovuti al Committente con eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso Committente.

4.7 Per le prestazioni in situ (montaggio, riparazione, manutenzione e interventi similari) l’Azienda addebita la tariffa oraria e il costo del materiale applicabili al termine della prestazione, oltre alle maggiorazioni previste per eventuali ore di lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo; i tempi di viaggio e di attesa sono considerati come lavorativi. Le spese di viaggio, nonché eventuali diarie e spese di pernottamento, vengono fatturate separatamente.

5. ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, SPEDIZIONE E RITARDO

5.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dalla data di invio della conferma d’ordine, il termine di prestazione per i lavori di montaggio, manutenzione o riparazione dalla data di cessione dell’apparecchio; in ogni caso, la decorrenza di tali termini ha inizio non prima che siano trascorsi 14 giorni dalla presentazione da parte del Committente della documentazione dovuta (ad es. disegni tecnici, progetti, ecc.), delle autorizzazioni o approvazioni o dal versamento dell’acconto concordato. Il termine di consegna o di prestazione è da considerarsi rispettato qualora l’Azienda abbia comunicato al Committente la propria disponibilità alla consegna o alla prestazione prima della scadenza di tale termine; se in virtù di accordi particolari l’Azienda è tenuta alla spedizione o al recapito, il termine di consegna o di prestazione è da considerarsi rispettato ove l’oggetto della consegna o della prestazione abbia lasciato lo stabilimento prima della scadenza di tale termine.

5.2 I termini di consegna e di prestazione saranno opportunamente prorogati in caso di impedimenti imprevisti che non rientrino nella sfera di influenza dell’Azienda, ad esempio interruzione dell’attività dello stabilimento, assenza massiccia dei dipendenti, scioperi illegali, ritardi nella consegna di materie prime o componenti essenziali o similari, così come in caso di circostanze imputabili al Committente, ammesso che tali impedimenti o circostanze siano rilevanti ai fini del superamento dei termini. I suddetti impedimenti o circostanze annullano per la rispettiva durata le conseguenze di un ritardo per il quale l’Azienda sarebbe altrimenti responsabile; eventuali obblighi di pagamento di penali concordati nel caso specifico decadono totalmente ed automaticamente. L’inizio e la fine dei summenzionati impedimenti saranno prontamente comunicati. Il verificarsi di tali impedimenti autorizza l’Azienda a recedere totalmente o parzialmente dal contratto; in tal caso, il Committente non potrà richiedere alcun risarcimento danni.

5.3 Qualora i termini di consegna o di prestazione pattuiti o prorogati secondo la clausola 5.2 vengano superati di oltre quattro settimane, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto, avendo concesso all’Azienda una proroga di almeno 14 giorni, mediante lettera raccomandata; il Committente non potrà in tal caso richiedere alcun risarcimento danni, eccetto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave da parte dell’Azienda.

5.4 Qualora il Committente incorra in una perdita causata da un ritardo imputabile all’Azienda, gli spetta un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5%, del valore della fornitura che non potrà essere utilizzata in tempo utile o per gli scopi previsti a causa del ritardo. Nel caso di altre prestazioni, il risarcimento ammonterà al 5% del compenso pattuito. Si escludono ulteriori richieste di risarcimento danni così come richieste di risarcimento per danni dovuti a ritardi dei fornitori dell’Azienda, eccetto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave da parte dell’Azienda stessa.

5.5 Qualora l’Azienda si sia impegnata a spedire la merce, l’Azienda stessa si riserva il diritto di definire tipo e modalità di spedizione. La spedizione avviene sempre a rischio e a spese del Committente. L’Azienda risponde di eventuali danni soltanto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave. L’Azienda stipula un’assicurazione sul trasporto o un’assicurazione danni unicamente su richiesta e a carico del Committente.

5.6 L’Azienda ha il diritto di eseguire consegne parziali.

5.7 Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente per quanto concerne i casi ancora aperti.

5.8 Qualora la spedizione venga ritardata per una circostanza imputabile al Committente, questi dovrà sostenere tutte le spese supplementari derivanti, come ad esempio le spese di magazzinaggio presso lo stabilimento dell’Azienda, per un ammontare mensile minimo pari allo 0,5% dell’importo della fattura. In tal caso, inoltre, l’Azienda ha il diritto di concedere al Committente una proroga di massimo 14 giorni e, in caso di inadempienza persistente, disporre diversamente e a propria discrezione dell’oggetto della consegna e rifornire il Committente entro un termine opportunamente prorogato oppure recedere dal contratto e richiedere un risarcimento danni per inadempienza contrattuale. In quest’ultimo caso, senza dover fornire particolari prove, l’Azienda ha il diritto di esigere come indennizzo il 10% del compenso previsto; in presenza di prove pertinenti, l’Azienda potrà inoltre richiedere un risarcimento per il danno conseguente. 

5.9 La merce ordinata a consegna dilazionata o senza clausola di spedizione deve essere presa in consegna entro tre mesi. Se la scadenza non viene rispettata, si applica quanto riportato alla clausola 5.8.

5.10 Per le prestazioni in situ (clausola 4.7), il Committente è tenuto a mettere a disposizione dell’Azienda, in tempo utile e gratuitamente, le attrezzature e il materiale ausiliario necessari (p.es. argani, guide, energia elettrica, ecc.), anche qualora il montaggio sia compreso nel prezzo (clausola 4.1) oppure sia stato concordato un prezzo forfettario. Eventuali lavori necessari per predisporre la struttura al montaggio da parte del Committente, ad es. interventi edilizi, dovranno essere ultimati prima dell’arrivo degli installatori. Il Committente è altresì tenuto ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la protezione di persone e cose. L’Azienda si assume la responsabilità per il personale ausiliario, le attrezzature e il materiale ausiliario all’occorrenza affidatile soltanto nel caso in cui venga dimostrata una colpa grave da parte dell’Azienda stessa.

6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

6.1 Il rischio si trasferisce al Committente non appena l’oggetto della consegna o l’oggetto sul quale sono stati eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o interventi di altro tipo lascia lo stabilimento. Lo stesso vale per le consegne parziali o nei casi in cui l’Azienda abbia sostenuto le spese di spedizione o di recapito, di installazione, di montaggio o di prestazioni similari. Qualora la manutenzione, riparazione o altra prestazione venga eseguita all’interno della proprietà del Committente, il rischio si trasferisce a quest’ultimo non appena viene comunicata l’ultimazione dei lavori.

6.2 Qualora la spedizione o il recapito subisca ritardi per motivi non imputabili all’Azienda, il rischio si trasferisce al Committente non appena gli viene comunicata la disponibilità alla consegna.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ, RECESSO

7.1 L’oggetto della consegna resta di proprietà dell’Azienda sino all’avvenuto saldo integrale, da parte del Committente, del credito del prezzo d’acquisto e di tutti i crediti spettanti all’Azienda, indipendentemente dal motivo giuridico. 

7.2 Il Committente è autorizzato a rivendere l’oggetto della consegna, quand’anche rielaborato o in combinazione con altri beni, unicamente nell’ambito della normale attività dell’impresa; tale facoltà viene tuttavia esclusa nel caso in cui i crediti derivanti vengano ceduti a terzi o siano soggetti ad un divieto di cessione, in caso di insolvenza da parte del Committente o di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali. Al Committente non è concesso di disporre diversamente dell’oggetto della consegna. In caso di pignoramento, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, il Committente è tenuto ad informare tempestivamente l’Azienda. I costi d’intervento legati alla rivendicazione della proprietà da parte dell’Azienda sono a carico del Committente.

7.3 Il Committente cede sin da ora all’Azienda i crediti e altri diritti derivanti dalla rivendita, dal noleggio o dalla locazione, nonché dalla concessione in leasing, anche nel caso in cui l’oggetto della consegna sia stato precedentemente rielaborato o combinato con altri beni; in tal caso, il Committente dovrà riportare un’annotazione pertinente nei registri di sua proprietà. Nel caso in cui l’oggetto della consegna sia rivenduto o ne venga concesso l’utilizzo unitamente ad altri beni, indipendentemente dal fatto che sia stato combinato o meno con tali beni o sottoposto a rielaborazione, il credito ceduto sarà pari al prezzo d’acquisto spettante all’Azienda. Non si escludono in tal caso ulteriori diritti ad un risarcimento danni.

7.4 Il Committente è autorizzato a riscuotere i crediti e a far valere ulteriori diritti soltanto una volta assolti i propri obblighi di pagamento nei confronti dell’Azienda e/o qualora non si dimostri insolvente.

7.5 In caso di violazione del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento o in altra prestazione o ancora in caso di insolvenza, l’Azienda potrà, a propria discrezione, recedere dal contratto senza concedere altre dilazioni oppure ritirare in qualsiasi momento l’oggetto della consegna o vietarne l’utilizzo pur mantenendo in vigore il contratto. L’Azienda ha altresì il diritto di rivendere privatamente l’oggetto della consegna ritirato; il ricavato verrà scalato dai crediti aperti verso il Committente previa detrazione di un onorario di gestione pari al 10% del ricavo realizzato. In caso di recesso dal contratto, come compenso per l’uso dovuto fino alla restituzione l’Azienda addebita al Committente il 5% del valore ricalcolato, ammesso che l’oggetto della consegna non abbia subito un deprezzamento maggiore.

8. GARANZIA

8.1 L’Azienda non garantisce per divergenze di dimensioni, peso e qualità consuete in ambito commerciale o tollerabili secondo gli standard ÖNORM, EN o DIN o secondo le norme dell’Associazione Svizzera degli Elettrotecnici, così come per informazioni sull’idoneità dell’oggetto della consegna allo scopo previsto dal Committente o altrimenti ad un determinato scopo. 

8.2 Pur fornendo, da parte nostra, la garanzia circa la correttezza delle istruzioni di lavorazione, dei manuali d’uso e di funzionamento e del servizio di consulenza al cliente, rimangono di assoluta responsabilità del Committente il rispetto e l’osservanza di regolamenti normativi o di altra natura contestualmente all’utilizzo degli articoli forniti, nonché il collaudo e la verifica di detti articoli per accertarne l’adeguatezza rispetto alla finalità d’uso prevista. Per eventuali istruzioni che si discostino dalle nostre istruzioni scritte di lavorazione o dai contenuti dei manuali d’uso e di funzionamento, risponderemo solo nel caso in cui dette differenze siano state precedentemente confermate per iscritto a mezzo lettera, fax o e-mail.

8.3 Gli oggetti della consegna e le prestazioni devono essere controllati dal Committente immediatamente dopo l’accettazione; eventuali difetti devono essere immediatamente segnalati, non appena vengono riscontrati, per iscritto o tramite fax o e-mail, fornendo il numero e la data della conferma d’ordine, della bolla di consegna o della fattura oltre al numero seriale e al numero di commissione. Qualora il Committente non provveda alla segnalazione immediata, non potrà più far valere alcun diritto di garanzia né diritto ad un risarcimento danni per il difetto stesso e per l’erronea asserzione dell’assenza di difetti nella consegna o nella prestazione. Nella segnalazione dovrà essere precisato quali oggetti della consegna o prestazioni risultano difettosi, l’entità dettagliata dei difetti e in quali circostanze concomitanti si sono manifestati tali difetti. Ogni singolo difetto deve essere descritto con precisione. Eventuali costi derivanti da segnalazioni non giustificate o contrarie alle condizioni del presente contratto dovranno essere rimborsati all’Azienda dal Committente.

8.4 In caso di interventi di riparazione e manutenzione, la nostra garanzia si limiterà ai soli servizi effettivamente resi. Per le garanzie di buon funzionamento di impianti, macchine, software o simili non integralmente di nostra fornitura, sarà nostra cura fornirle unicamente se ci siamo impegnati, indipendentemente dalla fornitura di eventuali componenti da parte del Committente o di terzi, a realizzare l’intero impianto (macchina o simili) in quanto unità completa e se il funzionamento difettoso non è attribuibile a informazioni incomplete o inesatte da parte del Committente.

8.5 Se non diversamente concordato, il periodo di garanzia è di 24 mesi. A partire dal 13° mese, tuttavia, la garanzia dell’Azienda si limita alla cessione gratuita del materiale necessario all’eliminazione dei difetti; da questo momento in poi è escluso qualsivoglia altro diritto di garanzia che esuli da quanto precedentemente menzionato. Tale periodo si applica anche in caso di consegna di beni da considerarsi immobili e nel caso di interventi eseguiti su beni immobili o da considerarsi come tali. Il periodo di garanzia inizia a decorrere con il trasferimento del rischio (6.). In qualsiasi caso, il Committente è tenuto a dimostrare che i difetti riscontrati entro il periodo di garanzia erano già presenti al momento del trasferimento del rischio.

8.6 Nei casi coperti da garanzia l’Azienda si riserva il diritto, a propria discrezione ed entro un periodo ragionevole non inferiore alle 4 settimane, di sostituire l’oggetto difettoso o i rispettivi componenti difettosi con un oggetto o componenti funzionanti, oppure di riparare il guasto, di concedere al Committente una nota di accredito corrispondente alla diminuzione di valore oppure di annullare il contratto, a condizione che il difetto non sia di lieve entità. La sostituzione dell’oggetto o di pezzi o componenti dell’oggetto non implica alcuna proroga del periodo di garanzia. Tuttavia, se il periodo di garanzia rimanente, includendo in tal senso anche il periodo in cui la garanzia dell’Azienda si limita alla cessione gratuita del materiale necessario (clausola 8.5), è inferiore a dodici mesi, il termine di garanzia relativo all’oggetto, ai pezzi o ai componenti sostituiti viene esteso a dodici mesi. Gli oggetti, i pezzi e i componenti sostituiti diventano di proprietà dell’Azienda. Eventuali costi derivanti da un intervento o da un tentativo di eliminazione dei difetti eseguito dal Committente o da terzi non saranno rimborsati. 

8.7 Se necessario e accettabile dal Committente, l’oggetto della consegna o della prestazione o i singoli componenti difettosi devono essere, su richiesta dell’Azienda, immediatamente rispediti o personalmente ritornati, a rischio e a spese del Committente, pena la decadenza di tutti gli obblighi di garanzia.

8.8 Il Committente non è autorizzato a rifiutare pagamenti sulla base di rivendicazioni di garanzia o controrivendicazioni che non siano riconosciute dall’Azienda.

8.9 Si esclude qualsivoglia diritto di garanzia in favore del Committente nel caso in cui le istruzioni di installazione e le istruzioni per l’uso fornite dall’Azienda o richieste alla stessa dal Committente non vengano osservate, oppure nel caso in cui l’utente non sia stato obbligato ad osservare tali istruzioni o parti di esse; nel caso in cui il montaggio non sia stato eseguito adeguatamente e conformemente alle norme, in particolare da personale autorizzato; nel caso in cui l’oggetto della consegna o della prestazione sia stato sottoposto a riparazioni o altri interventi senza il consenso dell’Azienda; in caso di utilizzo scorretto o di messa in funzione nonostante la presenza di dispositivi di sicurezza guasti; nel caso in cui l’oggetto della consegna sia stato portato fuori dal territorio contrattuale senza il consenso dell’Azienda; nel caso in cui venga utilizzato in modo non conforme alle indicazioni fornite o per scopi non previsti e inadeguati; e ancora, nel caso in cui i difetti siano riconducibili all’azione di corpi estranei, influenze chimiche, sovratensioni, comportamento di terzi o a cause di forza maggiore. La presente clausola è altresì applicabile in riferimento alla naturale usura dell’oggetto.

8.10 La garanzia è altresì esclusa qualora l’Azienda sia stata incaricata di eseguire riparazioni, modifiche o adattamenti su oggetti usati o abbia ricevuto l’incarico di fornire oggetti usati.

8.11. Inoltre si esclude ogni forma di garanzia da parte nostra, laddove il Committente utilizza gli oggetti o i servizi da noi forniti con componenti non di nostra produzione o non originali, il cui utilizzo non sia stato esplicitamente consigliato da parte nostra.

8.12. In aggiunta ai diritti del Committente elencati al punto 8.6, nel caso degli inverter per sistemi fotovoltaici, la garanzia ha validità secondo le condizioni di garanzia di Fronius, consultabili alla pagina http://www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare/prodotti/tutti-i-prodotti/soluzioni/soluzioni-di-assistenza-fronius/garanzie-fronius/garanzie-fronius.

9. RISARCIMENTO DANNI E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

9.1 L’Azienda fornisce una garanzia illimitata per danni di qualsivoglia natura soltanto a condizione che il Committente dimostri che il danno sia stato causato deliberatamente dall’Azienda. Tali rivendicazioni possono essere fatte valere in giudizio esclusivamente entro sei mesi dalla constatazione del danno.

9.2 Nel caso in cui terzi presentino ricorso contro l’Azienda per oggetti prodotti e consegnati conformemente ai disegni, progetti, modelli o altri documenti forniti dal Committente, quest’ultimo è tenuto a esonerare l’Azienda da azioni legali o richieste di indennizzo.

9.3 Durante l’utilizzo degli impianti, delle macchine o di altri oggetti forniti dall’Azienda, il Committente è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le normative di sicurezza, le disposizioni tecniche, le normative di installazione e le istruzioni per l’uso, con particolare riguardo verso le normative applicabili in campo elettrotecnico; il Committente è tenuto altresì a consentire l’utilizzo unicamente a personale specializzato ed autorizzato. Qualora terzi rivendichino nei confronti dell’Azienda diritti connessi a prodotti del Committente, sulla base della normativa vigente in materia di responsabilità del produttore o di disposizioni analoghe, l’Azienda si riserva di far valere i diritti di rivalsa nei confronti del Committente.

9.4. Ogni garanzia decade nel caso di danni provocati dall’impiego o utilizzo di oggetti di nostra fornitura insieme a parti fornite da terzi o parti non originali, senza previa indicazione esplicita da parte nostra.

 

10. CONSENSO PRIVACY

Il Committente esprime il proprio consenso a rilevamento, elaborazione e utilizzo dei dati personali (come nome, indirizzo, e-mail) da parte di Fronius International GmbH e delle affiliate - ed evtl. anche mediante fornitori incaricati - finalizzati alla trasmissione di informazioni su prodotti e servizi di qualsiasi tipo (per es. posta, mail, newsletter, e simili). Si esclude la trasmissione dei dati a terzi oltre i limiti suddetti (fatta eccezione per gli obblighi di informazione di natura legale o giudiziaria). Il consenso può essere revocato per iscritto in qualsiasi momento, e, inoltre, ogni newsletter contiene un collegamento per la disdetta.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1 Per le controversie giuridiche concernenti consegne, prestazioni di altro tipo o pagamenti, unico foro competente è Rümlang. Tuttavia, l’Azienda si riserva il diritto di muovere causa al Committente presso il foro competente per territorio e materia secondo le norme applicabili per la sede commerciale o la residenza del Committente.

11.2 Tutte le controversie giuridiche derivanti dal contratto o ad esso connesse sono regolate dal diritto svizzero; il diritto di compravendita internazionale (Convenzione ONU) non trova applicazione.

 

12. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SOFTWARE FORNITO IN DOTAZIONE O SEPARATAMENTE

In caso di software fornito in dotazione o separatamente (di seguito “software”) le presenti Condizioni Generali di Consegna e Pagamento troveranno applicazione solo nella misura in cui le disposizioni di seguito elencato o specificamente concordate con il Committente non siano discordanti.

12.1 AMBITO DI UTILIZZO

 

12.1.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, come diritti d’autore, diritti sui marchi, prototipi, brevetti, utilizzo dei modelli e know-how, così come nello specifico invenzioni protette da brevetto, esperienze commerciali, segreti industriali, e simili, sono di nostra appartenenza, ossia del concessionario di licenza, indipendentemente dal momento in cui il Committente ne è stato messo a conoscenza. Dopo aver pagato il compenso pattuito, il Committente ha il diritto di utilizzare il software solo per proprio conto e nel limite del numero di licenze acquistate. Il presente contratto definisce semplicemente l’acquisto di un consenso all’utilizzazione. In conformità con la legge sul diritto d’autore, si esclude la divulgazione da parte del Committente. Anche un’eventuale collaborazione del Committente alla produzione del software non garantisce a quest’ultimo alcun diritto sull’utilizzo che vada oltre quanto stabilito al punto 12. Il Committente è autorizzato a utilizzare il software solo su una macchina alla volta e spetta a lui decidere su quale macchina. Con utilizzo del software si intende qualsiasi riproduzione (copia) del software, per intero o parziale, permanente o temporanea, creata mediante salvataggio, caricamento, funzionamento o esecuzione del medesimo, ed elaborazione dei dati in esso contenuti mediante hardware. Il Committente non è autorizzato alla duplicazione del manuale d’uso.

12.1.2 La creazione di copie del software per l’archivio o per il back-up è concessa al Committente solo se il software stesso e i materiali complementari (manuale d’uso, imballaggio, ecc) risultano privi di divieti espliciti e se le copie contengono in modo inalterato e integro i contenuti circa il copyright e la proprietà. Qualsiasi decompilazione del codice programma che esuli dalle disposizioni normative è vietata.

12.1.3. Se il software è dotato di una misura tecnica contro la produzione di copie, il Committente riceve una copia sostitutiva dietro restituzione del supporto dati originariamente consegnato.

12.2 ULTERIORI DIRITTI

Qualora venga rilasciata una nuova versione del software, il Committente ha il diritto di scambiare il pacchetto software concesso originariamente in licenza con la nuova versione al prezzo aggiornato di listino; lo scambio si applica al pacchetto software nella sua interezza, come acquistato originariamente dal Committente. In seguito allo scambio, il Committente perde il diritto all’utilizzo del pacchetto software restituito. In questo caso il Committente ha l’obbligo di distruggere immediatamente e integralmente tutte le copie, anche parziali e di back-up, così come le versioni modificate o elaborate del software e le copie, anche parziali e di back-up di queste versioni.

12.3 GARANZIA

12.3.1 Il Committente riconosce l’impossibilità di sviluppare programmi software in modo tale che gli stessi risultino esenti da errori per tutte le destinazioni di utilizzo.

12.3.2 Da parte nostra garantiamo che il software fornito adempirà alle funzioni convenute e possiede le caratteristiche espressamente garantite. Qualsiasi garanzia da noi fornita è subordinata all‘utilizzo conforme agli accordi contrattuali. Un difetto è a noi attribuile solo se il software, nella sua più recente versione, si discosta nel funzionamento da quanto riportato nella descrizione delle prestazioni/documentazione e se il Committente è in grado di replicare tale anomalia. Al fine di esaminare approfonditamente gli eventuali errori riscontrati, il Committente ha l’obbligo di offrire il suo aiuto nella risoluzione degli errori.

12.3.3 Inoltre garantiamo che il software originale è stato memorizzato adeguatamente su un supporto dati testato. Tale garanzia esclude i software preinstallati e i prodotti software forniti da terzi.

12.3.4 I difetti del software riscontrati dall’utilizzatore devono essere documentati e segnalati per iscritto; inoltre si applica quanto al punto 8.3.

12.3.5. La durata della garanzia è sempre di 12 mesi e il termine decorre dalla data di consegna del pacchetto software.

12.3.6 Se il pacchetto software fornito è inutilizzabile o difettoso (12.3.2), sarà sostituito con uno nuovo dello stesso tipo o con un software alternativo equivalente. Se anche questo dovesse risultare inutilizzabile o difettoso e non dovessimo essere in grado di ripristinarne le funzioni a un costo e entro un tempo ragionevoli, almeno quattro settimane, il Committente potrà chiedere una riduzione del prezzo o la rescissione del contratto. Non rimborsiamo al Committente o a terzi i costi sostenuti nel tentativo di correggere l’errore.

12.3.7 Non forniamo garanzie oltre i limiti precedentemente esposti (12.3.6), e, in particolare, non garantiamo né che il software fornito ottempererà alle esigenze specifiche del Committente o dell’utilizzatore, né per le versioni modificate o editate del software (punto 12.1.2), fatto salvo il caso in cui il Committente riesca a provare che non c’è alcuna correlazione tra i difetti e le modifiche o alterazioni. Il Committente solo è responsabile di scelta, installazione e utilizzo del software, cosi come dei risultato che si intendono ottenere con lo stesso.

12.3.8 Nel caso in cui il Committente faccia valere indebitamente la garanzia a copertura dei difetti del software, siamo autorizzati a mettere in conto i costi sostenuti alla tariffazione corrente.

12.3.9 Ogni diritto di garanzia decade nel caso di passaggio di proprietà tra consumatori finali.

12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI

12.4.1 Ogni ulteriore diritto da parte del Committente o di terzi, con particolare riferimento a richieste per risarcimento di danni di qualunque tipo, è escluso, fatto salvo il caso in cui la parte lesa riesca a dimostrare che il danno è di natura dolosa o causato per grave negligenza.

12.4.2 In tutti gli altri casi si applica quanto al punto 9.